Legge 7 gennaio 1976 n. 3, come modificata dalla L. 10 febbraio 1992, n. 152
Art. 3 comma 2: “Per l’esercizio delle attività professionali di cui all’Art. 2 è obbligatoria l’iscrizione all’albo”.
Art. 4: “L’iscritto nell’Albo ha l’obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni della propria attività”.
Art. 33 comma 2: “Non è consentita l’iscrizione in più albi provinciali dei dottori agronomi e forestali”.
Art. 34 comma 2: l’iscritto che per oltre 12 mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell’Art. 13 lettera m), essere sospeso.
Art. 37: Agli iscritti all’albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni previste dal “titolo V” della presente legge.
Art. 59: Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio dell’ordine nazionale, approvata dal Ministero per la Grazia e la Giustizia di concerto con il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali.
Per l'intera Normativa nazionale e una raccolta di pareri legali si rimanda sul sito dell'Ordine nazionale.
Oggetto:
Esercizio della professione da parte degli iscritti dipendenti di imprese / società / associazioni di categoria.
Per ulteriori normative vedasi anche www.conaf.it
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