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Deotnologia

Norme deontologiche per l'esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale


Introduzione

L’attività professionale di Dottore Agronomo e Dottore Forestale è regolamentata da diverse disposizioni legislative e tutti gli iscritti sono tenuti a rispettarle.

Di seguito verranno elencate le principali norme a carattere nazionale che gli iscritti devono conoscere e tenere presenti durante l’espletamento dell’attività professionale.

Legge 7 gennaio 1976 n. 3, come modificata dalla L. 10 febbraio 1992, n. 152


Ordinamento della professione di Dott. Agronomo e Dott. Forestale

Art. 3 Comma.2:  “Per l’esercizio delle attività professionali di cui all’Art. 2 è obbligatoria l’iscrizione all’albo”.

Art. 4: „L’iscritto nell’Albo ha l’obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni della propria attività“.

Art. 33 Comma.2: „Non è consentita l’iscrizione in più albi provinciali dei dottori agronomi e forestali.“

Art. 34 Comma.2: „l’iscritto che per oltre 12 mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell’Art. 13 lettera m), essere sospeso.“

Art. 37: „Agli iscritti all’albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni previste dal “titolo V” della presente legge.“

Art. 59: „Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio dell’ordine nazionale, approvata dal Ministero per la Grazia e la Giustizia di concerto con il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali.“

D.P.R. 30 aprile 1981, n. 355.


Regolamento di esecuzione della Legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dott. Agronomo e dott. Forestale

Art. 1: I dottori agronomi e dottori forestali impiegati dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia di norma vietato l’esercizio della libera professione e che pertanto possono iscriversi all’albo con l’annotazione a margine, debbono depositare presso la segreteria dell’Ordine, per ogni singolo incarico, la relativa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza.
Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell’Ordine consegna all’interessato il timbro professionale che deve essere restituito all’espletamento dell’incarico stesso.

Art. 19: Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali.

D.M. 14 maggio 1991, n. 232.


Testo completo del D.M. 14 maggio 1991, n. 232 (PDF)

tariffe_professionali_dm_14_maggio_1991_n_232.pdf

Beschluss des CONAF vom 30 November 2006

214 K

Norme di deontologia professionale dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali

Il Conaf nella seduta del 30 novembre u.s. ha adottato il Nuovo Codice Deontologico. In linea con i nostri principi, sanciti nella Carta di Vieste (giugno 1997), risponde alle esigenze della normativa ordinistica in corso di modifica.


Scaricare quì il testo odiginale (IT) on forma di PDF

Codice_deontologico_13.06.2013.pdf

Codice di deontologia professionale degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali

327 K

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