Norme regolamentari per l'uso del Timbro Professionale
Visto il D.L.L. 23-11-1944 n. 382 che istituisce gli Ordini ed i Collegi delle professioni tecniche;
Vista la legge 7-1-1976 n. 3;
Viste le analoghe norme stabilite da altri Ordini;
il Consiglio dell'Ordine nella seduta del 31 gennaio 1977 ha deliberato:
- Il dottore agronomo e il dottore forestale devono autenticare la firma su tutti gli elaborati da presentare a privati, ad Enti o Uffici, con l'apposizione di un timbro attestante che possiede il requisito prescritto alla legge per l'iscrizione nell'Albo professionale.
- Il timbro reca il nome del professionista ed il numero di iscrizione progressi-vo, e risponde al formato ed alle caratteristiche indicate nel modello riprodotto in calce. Il numero progressivo non può più essere attribuito ad altro professionista anche in caso di cancellazione dell'Albo.
- Il Timbro è assegnato in dotazione al professionista iscritto nell'Albo dietro pagamento del costo del timbro stesso.
Il professionista che riceve il timbro deve rilasciare ricevuta apponendo la firma sull'apposito registro. - Il timbro di dotazione è riprodotto nella tessera di riconoscimento che a norma dell'art. 9 del R.D. 25-11-1929, n. 2248, il Consiglio dell'Ordine rilascia ad ogni iscritto nell'Albo professionale.
- Qualora il professionista cessi di essere iscritto nell'Albo per dimissioni o in seguito a provvedimenti di cancellazione, deve, all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione o della comunicazione del provvedimento, se adottato d'iniziativa del Consiglio, riconsegnare il timbro senza diritto ad alcun rimborso..
- Il professionista cancellato dall'Albo che non riconsegna il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio viene diffidato. Del provvedimento è data comunicazione all'Autorità giudiziaria e agli Enti ed Uffici interessati.
Il professionista cancellato dall'Albo che continua l'esercizio della professio-ne e faccia uso del timbro a tale effetto, è passabile di denuncia all'Autorità giudiziaria a norma della legge vigente. - È fatto divieto di provvedersi direttamente del timbro o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili. L'uso di timbri che non siano dati in dotazione dal Presidente dell'Ordine è considerato infrazione perseguibile col provvedimento disciplinare.
- L'Autorità giudiziaria, gli Enti ed Uffici pubblici comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati, sono invitati ad accertare che gli elaboratori stessi siano muniti del timbro attestante l'iscrizione nell'Albo ed a respingerli se non lo siano, o non sia, in altro modo valido, accertata l'iscrizione nell'Albo alla data della presentazione dell'elaborato.
- Presso l'Ordine sarà conservata il timbro professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione a norma dell'Art. 3 della Legge 7-1-1076 n. 3.
Con parere datato 9.11.95 il Ministro di Grazia e Giustizia ha dichiarato che con l’entrata in vigore della legge 152 del 10.02.1992 le norme attuali non prevedono più per il pubblici dipendenti l’obbligo di deposito del timbro presso l’ordine. Per quanto attiene all’obligo di richiedere l’autorizzazione a svolgere attività professionale all’amministrazione di appartenenza nel caso di dipendente pubblico iscritto con annotazione a margine il Ministro ribadisce che il Consiglio nel provvedere alla liquidazione degli onorari, è tenuto a verificare l’esistenza di cause di impedimento all’esercizio di attività professionale.
Pertano il consiglio dell’ordine ha deliberato di consegnare ai colleghi pubblici dipendenti il timbro su esplicita richiesta scritta nella quale devono essere elencati i motivi della domanda. - Le presenti disposizioni entrano in vigore dal 1. marzo 1977.